SISTRI: pagamento del contributo entro il 2 Maggio 2017

Con il DM 17 Dicembre 2009 il Ministero dell’Ambiente ha istituito il SISTRI (“Sistema informatico sulla tracciabilità dei rifiuti”), un meccanismo di tracciabilità dei rifiuti speciali pericolosi per Aziende con più di 10 Dipendenti, finanziato dai medesimi Operatori coinvolti mediante il pagamento di un Contributo annuale, che, per il 2017, deve essere perfezionato entro il prossimo 2 maggio. Vediamo che cos’è il SISTRI, i soggetti obbligati ad attuarne le procedure e le prossime scadenze per il pagamento del Contributo.

Che cos’è il SISTRI?

Istituto con DM Ambiente del Dicembre 2009 e recentemente modificato, per quanto attiene la disciplina normativa, con il nuovo Testo Unico SISTRI (“TUS”, DM Ambiente n. n. 78 del 30 Marzo 2016, entrato in vigore nel giugno dello scorso anno), rappresenta un sistema informatico che consente, ad oggi, di monitorare, il ciclo di vita di una particolare categoria di rifiuti, gli “speciali pericolosi” prodotti da taluni Enti ed imprese in Italia, mentre quello dei rifiuti “urbani” (limitatamente alla Regione Campania e solamente per quelli gestiti da Comuni, Enti ed imprese locali di trasporto), viene tracciato mediante un sistema analogo, denominato “SITRA”.

Perché nasce il SISTRI

Il SISTRI nasce con vari obiettivi, fra i quali si ricordano quelli di:

  • eliminare gli adempimenti “cartacei” a carico delle imprese circa il tracciamento dei rifiuti prodotti;
  • ridurre i costi gravanti sulle imprese coinvolte;
  • accelerare lo svolgimento delle procedure;
  • conoscere in tempo reale la sorte dei rifiuti.

Per cosa è dovuto il pagamento del contributo e le scadenze 2017

Il c.d. contributo SISTRI è funzionale alla copertura degli oneri per la costituzione ed il funzionamento del Sistema, e spetta agli Operatori iscritti al medesimo, mediante il suo pagamento con cadenza annuale (entro il 30 Aprile di ogni anno); poiché tale data cade, per il 2017, in un giorno festivo, il pagamento viene posticipato al 2 Maggio.

Chi deve pagare il contributo SISTRI: gli Operatori del Sistema

I soggetti chiamati ad effettuare il pagamento del contributo SISTRI sono i c.d. “operatori”, che si articolano in due categorie:

  • obbligati, ovvero quelli tenuti, per legge, ad aderire al SISTRI;
  • facoltizzati all’iscrizione, con riferimento a quelli che aderiscono al SISTRI su base volontaria.

I criteri di pagamento del contributo

Il Legislatore indica i seguenti criteri per il pagamento [1] del contributo SISTRI:

  • un contributo per ogni attività di produzione e/o gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, ovvero per ogni unità operativa presente all’interno dell’unità locale, per cui vengono richiesti altrettanti dispositivi USB (c.d. “chiavette”, mediante l’utilizzo delle quali viene reso possibile l’accesso in sicurezza al Sistema), cui corrispondono altrettanti pagamenti;
  • il pagamento si effettua in una sola soluzione (per una o più unità locali (“UL”) /  unità operative (“UO”)) o per versamenti distinti;

Unità Locale: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’Operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1 del TUS (ovvero i soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI).

Unità operativa: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti (TUS, art. 2).

E’ opportuno precisare che, con il nuovo Testo Unico SISTRI (DM ambiente, n. 78 del 30.3.2016), in base all’art. 8, c.2, prescrive che“in  caso  di  unità locali nelle quali sono presenti unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti, è facoltà richiedere un  dispositivo  USB per ciascuna unità operativa“.

  • il pagamento deve essere successivamente comunicato al SISTRI, che a sua volta contatterà nuovamente l’azienda / l’associazione rappresentativa per fissare l’appuntamento per la consegna del dispositivo USB.

Ricordiamo infine che, sempre sulla base della normativa in vigore (conversione in legge del Decreto n. 244 del 30 dicembre 2016 (art. 12)), le sanzioni per mancata e/o non corretta iscrizione e relativo versamento del contributo sono ridotte del 50%.

[1] Per quel che riguarda il corretto versamento, si segnala la pubblicazione della versione aggiornata al 20 febbraio 2017 della guida “Gestione Azienda” (http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/GUIDA_GESTIONE_AZIENDA.pdf), fermo restando che, sulla base della normativa vigente, i soggetti obbligati all’iscrizione e al relativo pagamento sono imprese o enti produttori di rifiuti pericolosi con più di dieci dipendenti e gestori di rifiuti pericolosi.
Le modalità di versamento sono invece disponibili al seguente link:
http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59

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