SNPA: rilasciate le norme tecnica per la VIA

Con un documento rilasciato lo scorso 8 Maggio, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) fissa le nuove norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale nell’ambito della procedura di VIA.

Premesse

A seguito delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs. 104/2017 alla parte seconda del Testo unico dell’ambiente viene previsto che vengano adottate, su proposta del SNPA, linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale.

In risposta alla prescrizione, SNPA ha elaborato linee guida per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale per le opere riportate negli allegati II e III della parte seconda del D.Lgs. 152/06 s.m.i.[1]

Le indicazioni della Linea Guida integrano i contenuti minimi previsti dall’art. 22 e le indicazioni dell’Allegato VII del D.Lgs. 152/06 s.m.i, sono riferite ai diversi contesti ambientali e sono valide per le diverse categorie di opere, con l’intento di fornire ai destinatari delle prescrizioni, indicazioni pratiche chiare e possibilmente esaustive.

L’impatto del D.Lgs. n. 104/2017 sulla disciplina delle procedure autorizzative

Con l’emanazione del Decreto Legislativo n. 104 del 16 giugno 2017[2], vengono modificate le norme che regolano il procedimento di VIA, rispettando i seguenti principi e criteri di indirizzo specifici[3]:

  • semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
  • rafforzamento della qualità delle procedure di valutazione di impatto ambientale;
  • revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della Direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive;
  • destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il contenuto delle linee guida

Il documento elaborato da SNPA tratta gli elementi tecnico-scientifici in materia ambientale che dovrebbero confluire nella nuova normativa tecnica sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), alla luce di taluni aspetti, con riferimento alle:

  • nuove conoscenze maturate rispetto alle precedenti “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale del 1988”;
  • i nuovi strumenti tecnici e normativi;
  • le nuove informazioni disponibili ma anche a seguito dell’introduzione della Valutazione ambientale strategica (VAS).

Nello specifico il documento definisce il processo e i contenuti per la redazione degli studi di impatto ambientale, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di sostenibilità.

Si compone di una parte che sinteticamente definisce il processo per la redazione dello studio di impatto ambientale e due allegati, il primo relativo alle tematiche ambientali, il secondo relativo a specifici approfondimenti tematici.

[1] il D.Lgs. 104/2017, prevede all’Art. 25 (Disposizioni attuative), c.4 che “Con uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA), linee guida nazionali e norme tecniche per l’elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all’Allegato VII”.

[2] Recante le norme di “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.

[3] Dettati dall’art. 14 della Legge delega 9 luglio 2015, n.114.

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