La corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 10548 del 28 Aprile 2017, ha confermato la sentenza di merito con il Giudice aveva riconosciuto ad una impresa toscana la detassazione totale ai fini della tassa rifiuti per le superfici dove si formavano rifiuti speciali, nonostante il Regolamento Comunale prevedesse per la categoria di attività (cantieristica e rimessaggio imbarcazioni) la riduzione forfettaria del 30%. Il pronunciamento rappresenta una concreta applicazione del principio “chi inquina paga”.
TARI: precisazioni sulle superficie assoggettabili a tributo.
La Tassa sui Rifiuti (“TARI”) è stata recentemente istituita con la Legge di stabilità 2014, il 27 Dicembre 2013 (L. n. 147), ed è formata da tre elementi, tra cui la TARI, che dal primo gennaio del 2014 è divenuta l’unico strumento, utilizzabile dai Comuni, per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
La TARI, sotto il profilo tributaristico rappresenta una “tassa”, ed ha come presupposto, analogamente ai tributi precedentemente istituiti, la fruizione di un servizio, quello di igiene urbana (“SIU”). In particolare, il presupposto impositivo viene costituito dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
L’Ente locale, nella fattispecie il Comune, può introdurre riduzioni a favore degli Utenti del SIU, mediante Regolamento, ed il panorama delle riduzioni della tariffa della tassa rifiuti viene periodicamente modificato; sono previste anche forme di esonero dalla stessa, da stabilire sempre mediante il regolamento comunale.
Con la sussistenza del comma 661 della Legge di Stabilità 2014, l’utente del servizio di igiene urbana poteva non pagare integralmente la TARI al Comune: venivano esclusi dal computo gli “speciali” assimilati agli “urbani” (purchè prodotti in via continuativa e prevalente) il cui avvio a recupero era dimostrato. Senonché, con l’abrogazione del c.661 avvenuta D.L. 16/14 (“Salva Roma – ter”) la TARI è dovuta “per intero”, cioè nel computo viene compresa anche la quantità di rifiuti speciali assimilati agli urbani, prodotti da una certa superficie.
Il “Salva-Roma” ter modifica inoltre il c. 649 del medesimo atto normativo: in tal modo si dà al Comune la potestà di stabilire, mediante regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e, soprattutto, individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
L’aspetto che occorre evidenziare riguarda l’assegnazione, rispetto al disegno originario, al Comune, della facoltà esclusiva di individuare quali sono le aree di produzione di rifiuti speciali che sono assimilabili o meno, ledendo il principio “chi inquina paga” che veniva riportato nel tracciato, al comma n. 652 della legge di stabilità 2014.
La sentenza: se provato lo smaltimento degli speciali originati dalla superficie, non occorre pagare la TARI.
Una volta precisato quanto sopra esposto, è possibile comprendere la portata della Sentenza della Corte.
Con essa, infatti, viene confermata una sentenza di merito, con cui venne riconosciuto ad una impresa della Regione Toscana, la possibilità di esonero totale dal pagamento della TARI per i rifiuti provenienti da superficie da cui originavano rifiuti “speciali” (ed in particolare, provenienti dallo svolgimento di attività cantieristica e di rimessaggio imbarcazioni), nonostante il Regolamento Comunale prevedesse per la categoria di attività esclusivamente una riduzione forfettaria, pari al 30% del dovuto.
Rimane quindi assai significativo, in base al pronunciamento, che l’utente del servizio di igiene urbana, ovvero soggetto obbligato al pagamento della TARI, nel caso di produzione di rifiuti speciali dalla superficie imponibile, se oggi fornisce prova completa in merito alle aree su cui si formano rifiuti speciali e sul modo in cui provvede allo smaltimento diretto, il Comune non può pretende alcun pagamento, nemmeno in forma ridotta, della Tassa altrimenti dovuta.
Per i Giudici, l’art. 62, c.3, del D.Lgs. n. 507/1993, prevede la possibilità di assoggettare determinate attività produttive a riduzione della tassa rifiuti. Però, qualora non venga altrimenti specificato da Regolamento comunale, la detassazione è totale. E’ opportuno sottolineare che, nel caso in esame, il Regolamento prevede la detassazione forfettaria, ma solo nel caso in cui “risulti difficile determinare la superficie con cui si producono rifiuti speciali”.