Con un sentenza del 24 Giugno 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale pugliese ha sancito che, se il Piano economico e finanziario (PEF) del Comune risulta incompleto perché non reca tutti i costi del servizio rifiuti, invece evidenziati in bilancio, le tariffe della Tari parametrate al bilancio sono legittime.
La sentenza
Il Tar della Regione Puglia, con sentenza n. 905 si è espresso in merito alla realizzazione del Piano Economico Finanziario dei Comuni, alla base della redazione delle tariffe della TARI.
La questione era sorta in relazione alle proteste di alcuni utenti del Servizio di igiene urbana di un Comune, i quali richiedevano la riduzione della tassa rifiuti, in quanto era stata confermata negli stessi valori dell’anno precedente.
Infatti, dal PEF, emergevano costi inferiori del servizio evidenziati dal documento, ed esso risultava, nel contempo, privo di diverse componenti di costo del servizio rifiuti, più compiutamente evidenziate nel bilancio del Comune.
Chi ha ricorso contro questa decisione, sottolineava come, nella peggiore soluzione, era necessario un aggiornamento del suddetto documento, in quanto incompleto e carente e tale quindi da non rispettare il principio legale di copertura integrale dei costi del servizio, come, di contro, è stato evidenziato nelle poste del bilancio comunale, sulla base del quale sono state successivamente individuate le tariffe associate alla tassa per ciascuna utenza.
Il ricorso è stato respinto poichè il Tribunale ha stabilito che la Tari è stata determinata in base ai costi effettivi del servizio e non in base a quelli del Piano finanziario che, come ammesso dagli stessi ricorrenti, non copriva interamente i costi del servizio.