Con Circolare del 4 Dicembre, l’Albo nazionale albo gestori ambientali, ha chiarito che, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada può essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale, solamente se soddisfatte determinate condizioni.
Le condizioni
Con Circolare del 4 Dicembre, è stato richiesto all’Albo nazionale albo gestori ambientali, di chiarire, se, nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, la parte terminale del trasporto su strada possa essere effettuata da impresa diversa da quella che effettua la parte iniziale.
Al riguardo, il comitato nazionale, considerati gli indubbi benefici ambientali connessi al trasporto intermodale, e tenuto conto della necessità di garantire controlli efficaci, ha ritenuto che, nel rispetto delle disposizioni che regolano il trasporto di cose, l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:
- le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria;
- i codici EER/CER, relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
- i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti, gestito con le modalità specificata dalla Circolare Ambiente n. 812 del 1998.