A seguito delle prescrizioni contenute nel DM Ambiente n. 142 del 3 Luglio scorso, recante “Regolamento recante norme sulla sperimentazione di un sistema di vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. Attuazione articolo 219-bis del Dlgs 152/2006”, è entrato in vigore lo scorso 10 ottobre un periodo di sperimentazione del meccanismo del vuoto a rendere. Vediamo le principali indicazioni fornite dal Ministero.
Sperimentazione del meccanismo del vuoto a rendere: le origini del percorso
A seguito del DM Ambiente n. 142 del 3 Luglio scorso, recante “Regolamento recante norme sulla sperimentazione di un sistema di vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico. Attuazione articolo 219-bis del Dlgs 152/2006”, è entrato in vigore, dallo scorso 10 ottobre, un periodo di sperimentazione del meccanismo del vuoto a rendere, con il quale si disciplinano le modalità di attuazione di un sistema di vuoto a rendere su cauzione, su base volontaria del sistema, limitatamente alle tipologie di imballaggi in oggetto, purché serviti al pubblico da alberghi o residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo, nonché stabilite le forme di incentivazione, le loro modalità di applicazione e i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
Tale percorso è stato delineato sin dall’emanazione del Testo Unico Ambientale, che prevedeva, con l’art 219-bis che, «al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati”, dovesse essere introdotto, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
Con notevole ritardo sulla tabella di marcia prevista, con il DM, il Legislatore si pone l’obiettivo di favorire la prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio, incentivando il riutilizzo degli imballaggi usati.
Quali sono gli imballaggi interessati alla sperimentazione?
Gli imballaggi interessati alla sperimentazione, di durata annuale, sono i seguenti:
- primari[1];
- riutilizzabili[2];
- quelli conformi ai requisiti stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio del 2 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’ 11 maggio 2006, recante «Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio»;
- destinati all’uso alimentare e al contenimento di birra o acqua minerale;
- serviti al pubblico nei punti di consumo;
- di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri.
Il meccanismo
Il Regolamento prevede che, al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno, l’utente versa una cauzione, con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato.
Con ulteriore Regolamento, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del DM in oggetto, verranno poi definite:
- le modalità della sperimentazione;
- le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione;
- i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi.
Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.
L’adesione su base volontaria
Il meccanismo di adesione è su “base volontaria”: infatti gli esercenti aderiscono compilano un apposito modulo al momento dell’acquisto di birra o acqua minerale in imballaggi riutilizzabili, trasmettendolo, secondo opportune modalità indicate dalla normativa, oppure consegnando il medesimo al distributore nel caso di filiera di tipo lungo o al produttore di bevande nel caso di filiera di tipo corto al momento della consegna da parte di quest’ultimo dell’imballaggio pieno[3].
Come avviene l’incentivazione?
Il Ministero prevede peculiari modalità di incentivazione circa il meccanismo del vuoto a rendere.
In particolare Esso può concedere il patrocinio e l’utilizzo del logo ministeriale su richiesta degli operatori che realizzano una o più campagne di comunicazione o altra forma di comunicazione sul sistema del vuoto a rendere, ed inoltre:
- predispone un registro degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione e lo pubblica sul sito web istituzionale aggiornandolo con cadenza mensile;
- concede agli operatori di cui sopra, un attestato di benemerenza, mettendolo a disposizione sul proprio sito web, che può essere affisso nei punti di consumo.
Il Comunicato del Ministero dell’Ambiente
Infine, mediante Comunicato stampa, il Ministero dell’Ambiente ha reso noto che “un simbolo all’ingresso di un bar, di un ristorante, di un albergo o di altri punti di consumo distinguerà quegli esercenti che hanno scelto di aderire alla fase sperimentale del sistema di “vuoto a rendere” per le bottiglie di birra e acqua minerale riutilizzabili”
[1] Imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (art. 218, c.1, lett. b), D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006).
[2] Imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all’interno di un circuito di riutilizzo (art. 218, c.1, lett. e), D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006).
[3] L’adesione dell’esercente al sistema del vuoto a rendere è ammessa anche in caso di somministrazione, nello stesso punto di consumo, di birra o acqua minerale in imballaggi non riutilizzabili.